protesto dell’assegno bancario


 

art. 32, c.1, R.D. 21.12.1933, n. 1736

 

L'assegno bancario deve essere presentato al pagamento nel termine di otto giorni se è pagabile nello stesso comune in cui fu emesso; di quindici giorni se pagabile in altro comune della Repubblica; di trenta giorni se pagabile nei territori comunque soggetti alla sovranità italiana compresi nel bacino del Mediterraneo; di sessanta giorni se è pagabile negli altri territori soggetti alla sovranità italiana.

 

 


 

art. 62, c.1 e 2, R.D. 21.12.1933, n. 1736

 

Il protesto si deve fare nel luogo di pagamento e contro il trattario o il terzo indicati per il pagamento anche se non presenti.

 

Se il domicilio di dette persone non si può rintracciare, il protesto può essere fatto in qualsiasi località nel luogo di pagamento a scelta di chi vi procede.

 

 


 

art. 63, c.1, R.D. 21.12.1933, n. 1736

 

Il protesto deve contenere:

1) la data;

2) il nome del richiedente;

3) l'indicazione del luogo in cui è fatto e la menzione delle ricerche eseguite.

 

 


 

art. 81, R.D. 21.12.1933, n. 1736

 

Agli effetti della presente legge col termine domicilio s'intende il luogo di residenza, e col termine luogo di pagamento l'intero territorio del comune.