protesto dell’assegno bancario
art. 32, c.1, R.D.
21.12.1933, n. 1736
L'assegno bancario deve essere presentato al pagamento nel
termine di otto giorni se è pagabile nello stesso comune in cui fu emesso; di
quindici giorni se pagabile in altro comune della Repubblica; di trenta giorni
se pagabile nei territori comunque soggetti alla sovranità italiana compresi
nel bacino del Mediterraneo; di sessanta giorni se è pagabile negli altri
territori soggetti alla sovranità italiana.
art. 62, c.1 e 2, R.D. 21.12.1933, n. 1736
Il protesto si deve fare nel luogo di pagamento e contro il
trattario o il terzo indicati per il pagamento anche se non presenti.
Se il domicilio di dette persone non si può rintracciare, il
protesto può essere fatto in qualsiasi località nel luogo di pagamento a scelta
di chi vi procede.
art. 63, c.1, R.D.
21.12.1933, n. 1736
Il protesto deve contenere:
1) la data;
2) il nome del richiedente;
3) l'indicazione del luogo in cui è fatto e la menzione delle
ricerche eseguite.
art. 81, R.D.
21.12.1933, n. 1736
Agli effetti della presente legge col termine domicilio
s'intende il luogo di residenza, e col termine luogo di pagamento l'intero territorio
del comune.